Art. 3.

      1. L'articolo 43 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 43. - A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo equo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia ed abbiano carattere di preminente interesse generale».